Contenuto |
Cambi di residenza Per residenza si intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente. Il relativo cambio riguarda tutti coloro che, con provenienza da altro Comune o dall'estero, trasferiscono la propria residenza in un nuovo Comune oppure coloro che cambiano abitazione all’interno del Comune. Entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificate, le variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Anagrafe da uno dei componenti maggiorenni della famiglia.
Contestualmente all'accettazione della dichiarazione di variazione anagrafica è prevista, da parte dell'ufficio, la comunicazione alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile per aggiornamento indirizzo sulla patente di guida e carta di circolazione di eventuali autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi posseduti. E' pertanto necessaria l'indicazione degli estremi di tali documenti, attraverso la compilazione di specifico modello a disposizione presso i nostri uffici. Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con l'avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti.
RESIDENZA IN TEMPO REALE L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6). Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B). ----------------- Ministero dell'Interno. Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 (Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Modalità di applicazione dell'art. 5, "Cambio di residenza in tempo reale"). A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 28 marzo 2014, n.47 convertito nella legge 23/05/2014, n.80 – Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 (G.U. n. 73 del 28.3.2014) Norma in vigore dal 29 marzo 2014 il cittadino che presenta la dichiarazione di residenza (iscrizione anagrafica o cambio di abitazione) dovrà allegare la documentazione attestante il titolo di occupazione dell’alloggio utilizzando il modulo di dichiarazione di residenza e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo nel caso previsto al punto 6 pagina 4, "occupazione legittima dell'abitazione", del modulo di dichiarazione di residenza). Si invita altresì a compilare la scheda informativa al fine di facilitare l'accertamento della dimora abituale.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Iscrizione anagrafica (residenza) per cittadini comunitari/paesi equiparati e loro familiari Per la domanda di iscrizione occorre presentare sempre:
Lavoratori autonomi devono presentare in alternativa:
Collaboratori (lavoratori parasubordinati) devono presentare in alternativa:
Professionisti: dimostrazione dell’iscrizione all’Albo o Ordine professionale Cittadini inoccupati:
Se si tratta di familiari a carico: Extracomunitari:
Comunitari:
Sono considerati familiari a carico:
AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO AVERE CON SE’ TUTTI I DOCUMENTI. Iscrizione anagrafica (residenza) per cittadini extracomunitari I cittadini stranieri extracomunitari, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, devono esibire:
La stessa documentazione va esibita per il cambio di indirizzo in città. In relazione a quanto sopra, si precisano di seguito le diverse situazioni che si possono presentare: Il cittadino in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, oltre a quanto sopra indicato, in relazione al titolo di soggiorno deve presentare:
Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare, oltre a quanto sopra indicato o deve presentare:
Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a seguito di regolarizzazione (emersione colf e badanti), oltre a quanto sopra indicato deve presentare:
AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO AVERE CON SE’ TUTTI I DOCUMENTI. Data aggiornamento scheda 16/11/2020
|