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Guida all'uso dell'autocertificazione Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere ai cittadini i certificati. In tutti i casi si può fare l’autocertificazione. In pratica ognuno di noi può – sotto la propria responsabilità – attestare tutte le informazioni sul suo stato di cittadino (dalla data di nascita alla residenza, dallo stato civile alla qualifica professionale, ecc.) con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata e senza bolli. Queste alcune delle novità più significative del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) che raccoglie e integra le varie norme esistenti in materia. Oggi, ai cittadini non si chiede più di dimostrare di essere nati o addirittura in vita. Non si chiede più di fare file o la spola tra un ufficio pubblico e l’altro alla ricerca di un certificato o di un documento. Al cittadino, come alle pubbliche amministrazioni, si chiede e si offre oggi collaborazione e fiducia reciproca, per il fine comune di un rapporto finalmente paritario e di un servizio più efficace, più veloce, più snello. SU RICHIESTA, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEVONO RILASCIARE I CERTIFICATI AI CITTADINI Il divieto infatti di richiedere certificati vale per le Amministrazioni, ma non per i cittadini. Di fronte alla richiesta di certificati da parte del cittadino, le amministrazioni sono sempre tenute a rilasciarli. STATO CIVILE Gli Uffici Pubblici (ASL, Uffici Giudiziari, Finanza, Forze dell’ordine ed altri) non devono richiedere ai cittadini gli estratti degli atti di stato civile. Sono le stesse Amministrazioni Pubbliche che dovranno procurarseli, nei casi necessari come, ad esempio, la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, l’adozione e via dicendo. IMPEDIMENTO PER RAGIONI DI SALUTE Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge, i figli o altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione. DIRITTI E DOVERI La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente. Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione. DOCUMENTI DI IDENTITA’ AL POSTO DEI CERTIFICATI I dati contenuti nella carta di identità o in altro documento di riconoscimento, in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. Per attestare nome e cognome, data di nascita o residenza, ad esempio, è sufficiente l’esibizione del documento di riconoscimento. LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE Le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le fotografie, senza pagamento di bolli. L’interessato può anche rivolgersi a qualsiasi Comune. AUTENTICA DI COPIA Anche le copie possono essere autenticate dai cittadini. E’ sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per dichiarare che la copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio o la copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati, è conforme all’originale. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, oppure consegnata da un’altra persona o anche inviata con la fotocopia del documento di validità. Non è più necessario quindi far autenticare le copie di questi documenti in Comune o dall’Amministrazione pubblica a cui devono essere consegnate. COME SI FA L’AUTOCERTIFICAZIONE Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo. L’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) può anche essere inviata per posta o telefax, oppure consegnata da un’altra persona. L’autocertificazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce. Per agevolare i cittadini, le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli delle dichiarazioni. CHI PUÒ FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE · I cittadini italiani · I cittadini dell’Unione Europea · I cittadini extracomunitari, in regola con le leggi di soggiorno in Italia, (esclusivamente per i dati verificabili nelle Pubbliche Amministrazioni Italiane). COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere all’autocertificazione ed è necessario presentare: certificati sanitari, medici, veterinari certificati di origine, certificati di marchi e brevetti. CHI DEVE ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE · Tutte le Amministrazioni Pubbliche, comprese Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Comuni. · I gestori di pubblici servizi, nei rapporti con l’utenza, ossia le aziende che hanno in concessione servizi pubblici come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ed altro (ad esempio: Enel, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane). CHE COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE:
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE (COMPLETO) è il modello completo di autocertificazione, nel quale si trovano tutte le ipotesi di dichiarazioni sostitutive previste dall'art 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
I cittadini possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà per tutte le altre situazioni relative lo status, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato, non compresi nell’elenco di ciò che si può autocertificare. Ad esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario o affittuario di un appartamento. La dichiarazione può anche riguardare lo status, qualità personale e fatti relativi ad altri soggetti di cui l’interessato abbia diretta conoscenza. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere firmate davanti al dipendente addetto a riceverle, oppure consegnate da un’altra persona o inviate, anche via telefax, allegando la fotocopia di un documento di identità. Data aggiornamento scheda 15/02/2019
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