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C.U.G. Comitato Unico di Garanzia
Il CUG – Comitato Unico di Garanzia
L’art. 21 della Legge 4/11/2010 n.183 ha stabilito per tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di istituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG). I CUG hanno assunto, unificandole, le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi ai Comitati per le pari opportunità ed ai Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing. Al CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica su attività e provvedimenti dell’Ente che riguardano l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, il miglioramento dell’efficienza, delle prestazioni lavorative in un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari opportunità e del benessere organizzativo, in cui si contrasti qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e psichica per i lavoratori (dovute a questioni di genere, età, disabilità, origine etnica, lingua, razza, orientamento sessuale) e si intendano tutelare il trattamento economico, le progressioni in carriera, la sicurezza dei lavoratori anche nel momento dell’accesso al lavoro.
La Legge prevede espressamente che il funzionamento del Comitato non comporti nuovi o maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione.
Le modalità di funzionamento di questo organismo sono contenute nella Direttiva emanata dai Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 con cui vengono adottate le Linee guida per le Pubbliche Amministrazioni e nella Direttiva n. 2/2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di Garanzia (Cug) nelle pubbliche amministraizoni" che reca, tra l'altro, approfondimenti sui criteri di composizione, le procedure di nomina e i compiti del CUG.
Con determina dirigenziale n. 3028 del 20/12/2019, si è provveduto al rinnovo del CUG, costituito per la prima volta con atto del competente dirigente n. 72227/2011 e, con successive determinazioni n. 122 del 20/02/2020 e n. 39 del 12/01/2021, si è provveduto a sostituire un membro effettivo ed uno supplente del Comitato. La durata in carica del CUG è di 4 anni (a decorrere dal 22/12/2019) e, pertanto, i membri nominati e sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza dell'organismo in data 23/12/2023.