Modulistica, delibere, ordinanze, regolamenti, bandi e appalti
Tributi
Dove rivolgersi
Servizio Tributi
Indirizzo
Via della Resistenza, 4
Telefono
0425206515
Dirigente
Nicoletta Cittadin
Posta elettronica
tributi@comune.rovigo.it
Posta elettronica certificata (PEC)
tributi.comune.rovigo@pecveneto.it
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SEDE UFFICI DELLA SEZIONE TRIBUTI:
Si informano i gentili utenti che gli uffici della sezione tributi sono aperti al pubblico presso la sede di Via della Resistenza n. 4 (quartiere San Bortolo - dietro la chiesa), con i seguenti orari di apertura e recapiti telefonici:
IN LINEA CON QUANTO DISPOSTO DAL DPCM dell’8/03/2020 SI INVITANO GLI UTENTI AD ACCEDERE AGLI UFFICI ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONANDO AI SEGUENTI NUMERI:
Tel. 0425 206528 – Ufficio Tributi per servizio Imu/Tasi;
Per le comunicazioni che non rivestono carattere d’urgenza si invitano i cittadini/utenti ad inviare tramite mail o Pec (posta elettronica) le comunicazioni necessarie relative ai tributi sopra indicati
ATTENZIONE: con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 16 Marzo 2020 sono state posticipate le seguenti rate di pagamento dal 16 Giugno 2020 al 16 Luglio 2020
Le scadenze della Tari per l’anno 2020 sono state previste nelle seguenti date: 16 Luglio, 16 Settembre, 16 Ottobre e 16 Dicembre.
DISTRIBUZIONE MODELLI 730
L'Agenzia delle Entrate dal 2020 non provvede più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e Redditi PF (fascicoli 1 e 2). Pertanto non è più possibile ritirare gratuitamente presso gli uffici comunali i modelli in formato cartaceo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Per il calcolo IMU 2020 online, clicca sull'immagine sottostante:
IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 SI RIPORTANO IN CASI DI ESENZIONE DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PREVISTI PER L’ANNO 2020:
Esenzione dall’imposta municipale propria – IMU per il settore turistico: ai sensi di quanto disposto dall'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall’art. 78 del D.L. 14/08/2020, n. 104 convertito con la Legge 13/10/2020, n. 126 per l'anno 2020 non è dovuta l'IMU, relativa a: * immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali; * immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; * immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; Esenzione della SECONDA rata dall’imposta municipale propria – IMU per il settore turistico: ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del D.L. 14/08/2020, n. 104 convertito con la Legge 13/10/2020, n. 126, relativa a: * immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematrografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano gestori delle attività ivi esercitate; * immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Esenzione della SECONDA rata dall’imposta municipale propria – IMU ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.L.18/10/2020 n. 137, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.L. citato, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 SI RIPORTA QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PER L’ANNO 2021 IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:
Esenzione per l’anno 2021 dall’imposta municipale propria – IMU ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del D.L. 14 Agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, il quale ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per gli immobili di cui al comma 1 lettera d) relativi a “immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacolo cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;”; Per l’anno 2021 ai sensi di di quanto disposto dai seguenti commi dell’art. 1 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178: - Comma 48 “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”; - Comma 599 “In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”
Tabella valori aree fabbricabili ai fini ICI/IMU dal 1° gennaio 2008 (approvata con delibera di C.C. n. 12 del 15.02.2008). I valori contenuti nella tabella sono stati confermati anche per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 (per l'ICI) e 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (per l'IMU).
IL SERVIZIO DI ICP/AFFISSIONI E' AFFIDATO ALLA SOCIETA' ASM ROVIGO SPA - VAI ALLA PAGINA
Presa atto nomina Funzionario Responsabile dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 01/04/2020
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
INFORMATIVA GENERALE LA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) PREVEDE L’ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO CANONE) A DECORRERE DAL 01/01/2021 IL CANONE SOSTITUISCE LE SEGUENTI ENTRATE: LA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ED IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ICPDPA) IL CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLCITARI (CIMP) IL CANONE DI CUI ALL’ART. 27, COMMI 7 E 8, DEL CODICE DELLA STRADA – D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 LIMITATATMENTE ALLE STRADE DI PERTINENZA DI COMUNI E PROVINCE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE N.96 DEL 29 DICEMBRE 2020 HA APPROVATO IL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”. IL REGOLAMENTO E’ CONSULTABILE SUL SITO DEL COMUNE DI ROVIGO SEGUENDO IL SEGUENTE PERCORSO: HOME PAGE – SERVIZI ONLINE – REGOLAMENTI – AREA 3 SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI -“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” Il Regolamento contiene la definizione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
PER CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI L’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA AI SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO ED INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNUALE/PERMANENTE (NOVITA')
DEFINIZIONE: sono annuali (permanenti) le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Il canone per l’occupazione annuale non è frazionabile;
SCADENZE DI PAGAMENTO: in data 29/12/2020 il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 96/2020 ha approvato il "regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", in vigore dal 01/01/2021, che all'art. 22 ha rideterminato le scadenze di pagamento del canone di occupazione annuale/ permanente come segue:
1^ annualita - il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione
2^ annualità in poi - il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE: Se l'importo è superiore ad € 1.000,00 può essere corrisposto, su richiesta dell'interessato, in n. 2 rate di uguale ammontare , aventi scadenza in data 30 aprile e 30 settembre di ogni anno. COMUNICAZIONE IMPORTO CANONE: La comunicazione dell'importo- termine e modalità di versamento è trasmessa annualmente dall'ufficio tributi/ canone patrimoniale di occupazione a mezzo pec (poste elettronica certificata) o , in difetto, a mezzo raccomandata all'indirizzo di residenza/domicilio fiscale del contribuente.
per informazioni ulteriori: UFFICIO TRIBUTI / CANONE PATRIMONIALE - ROVIGO - VIA DELLA RESISTENZA N. 4 - TEL .0425/206529 - email: tributi@comune.rovigo.it pec: tributi.comune.rovigo@pecveneto.it APERTURA AL PUBBLICO : LUN- VEN. 9.00 - 12.30 / MART. 15.15 - 17.30
CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI
INFORMATIVA GENERALE
LA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) PREVEDE L’ISTITUZIONE DEL SUCCITATO A DECORRERE DAL 01/01/2021
IL CANONE SOSTITUISCE LA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E COMPRENDE LA TASSA SUI RIFIUTI TARI LIMITATAMENTE AI CASI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CUI AL COMMA 842 DELLA LEGGE 160/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE N.3 DEL 26 FEBBRAIO 2021 HA APPROVATO IL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI ”, IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2021.
IL REGOLAMENTO E’ CONSULTABILE SUL SITO DEL COMUNE DI ROVIGO SEGUENDO IL SEGUENTE PERCORSO: HOME PAGE – SERVIZI ONLINE – REGOLAMENTI – AREA 3 SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI
SCADENZE DI PAGAMENTO E RATEAZIONI:
L’art. 13 “Modalità e termini per il pagamento del canone” dispone:
“1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. I mercati del Comune di Rovigo sono classificati come occupazione temporanee e trovano svolgimento nelle giornate del martedì, giovedì e sabato mattina. Altre occupazioni di natura mercatale sono costituite da due mercati agricoli ed un mercatino dell’antiquariato.
3. Per le occupazione temporanee il pagamento del canone deve essere versato in un’unica soluzione alla data del 30 Aprile di ogni anno. Qualora l’importo del canone sia uguale o superiore ad Euro 500,00 sarà facoltà del Settore Tributi, in base a motivata richiesta dell’interessato da presentare annualmente e previa verifica della regolarità dei pagamenti pregressi, concederne la rateazione in massimo tre rate con importi da corrispondersi entro il 30 Aprile, il 31 Luglio ed il 30 settembre di ogni anno. Il mancato pagamento della prima rata comporta l’immediata decadenza dal beneficio delle rateazione con l’obbligo del pagamento dell’intera somma.
4. Per i mercatini dell’antiquariato, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al momento della concessione.
5. Per le occupazioni temporanee/giornaliere non rientranti nei mercati di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e per gli spuntisti il canone dovuto deve essere versato contestualmente al momento dell’assegnazione del posteggio da parte del personale di Polizia Locale.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, dovuto con decorrenza a partire dal 01 Gennaio di ogni anno solare, da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, dovuto con decorrenza a partire dal 01 Gennaio di ogni anno solare, da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo annuo dello stesso non superi Euro 12,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Non verranno effettuati rimborsi in caso di assenze comunicate unilateralmente ma si provvederà al rimborso solo in caso di mancato utilizzo del posteggio per motivate ragioni di pubblico interesse.”
PER CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI L’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA AI SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO ED INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA: